LA RESPONSABILITA’ DEL PROPRIETARIO DELLA STRADA
La responsabilità del proprietario della strada aperta al pubblico per i danni cagionati dalla conformazione stradale all’utenza rientra nell’ambito della responsabilità da cose in custodia, prevista dalla norma contenuta nell’art. 2051 c.c..
Ai sensi dell’art. 2051 c.c.: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Come emerge chiaramente dal tenore della norma, tale responsabilità, che per questo ha natura oggettiva, è superabile unicamente dalla dimostrazione, a carico del proprietario, che l’evento dannoso sia stato prodotto dal caso fortuito.
Tribunali, Corti di merito e Corte di Cassazione, ripetutamente si sono pronunciate in tema di caso fortuito, che, quale esimente legale della responsabilità da cose in custodia, ha da sempre assunto un ruolo centrale e decisivo nei giudizi aventi ad oggetto il risarcimento del danno “stradale”.
L’evoluzione giurisprudenziale in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. è quindi giunta, negli ultimi anni, a delineare con un sufficiente grado di certezza l’ambito di applicazione del caso fortuito.
Se in un primo momento gli sforzi giurisprudenziali si erano concentrati maggiormente nell’individuare, quale fattore scriminante, la ricorrenza di fattori esterni, estranei alla cosa oggetto di custodia, che con la propria portata avessero un’efficienza causale attiva nella produzione dell’evento lesivo, tali da poter essere ritenuti idonei ad integrare il caso fortuito, la sempre più copiosa casistica che ha interessato tutti i tribunali di Italia ha imposto ai giudicanti una riflessione più profonda sul tema.
Tant’è che l’unanime giurisprudenza di legittimità è ora concorde nel ritenere che, oltre all’intervento di fattori esterni ed imprevedibili nella causazione del sinistro ovvero nella modifica repentina dello stato di fatto della “bene custodito” (strada, marciapiede, parco, etc) che non abbia consentito al custode di rimuovere tempestivamente i pericoli insorti, ai fini del riconoscimento del caso fortuito, e quindi dell’esclusione della responsabilità del proprietario, debba valutarsi compiutamente anche il comportamento del danneggiato.
Sul punto, si dice in giurisprudenza che sussista un dovere di cautela in capo a tutti coloro che entrino in contatto con la “cosa custodita” (strada, marciapiede, parco, etc), rispondente al principio di solidarietà ex art. 2 della Costituzione; da ciò discende l’obbligo in capo agli utenti della strada (siano essi pedoni, ciclisti, conduttori di auto e moto) di adottare condotte idonee a limitare gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile.
Semplificando, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento danno
Massima a Corte di Cassazione, sentenza del 26 maggio 2020, n. 9693:
“Il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità da cose in custodia – infine – si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare; tuttavia, l’imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex articolo 2 della Costituzione), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, di tal modo che quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto la indagine eziologica sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela.”.
Massima a Corte di Cassazione, sentenza n. 20341/2021:
“Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento danno”.
(vedi anche Cass. ord. 3 aprile 2019, n. 9315; con riferimento a danni originati dalla presenza di buche nella pavimentazione stradale, Cass. Sez. 6-3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27724, Cass. Sez. 6-3, ord. 22 dicembre 2017, n. 30775).
Modena, 04.10.2021
Avv. Cirto Milanese