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24 Marzo 2021
Avv. Cirto Milanese

IL FONDO PATRIMONIALE È OPPONIBILE AI CREDITORI DI CIASCUN CONIUGE PER DEBITI CONTRATTI NELL’ESERCIZIO DELL’IMPRESA O PROFESSIONE?

La Corte di Cassazione civile sez. III, con la sentenza 08/02/2021, n.2904, ritorna a pronunciarsi sul tema dell’opponibilità del Fondo Patrimoniale, previsto dall’art. 167 c.c., ai crediti sorti in occasione dell’esercizio della professione o dell’impresa di uno dei coniugi.

Modificando l’orientamento che si era andato a formare negli ultimi anni, la Corte, sulla scorta della precedente sentenza n. 8201/2020, ha riaffermato la “normale” estraneità dei debiti, contratti nell’esercizio dell’attività professionale o di impresa, ai bisogni della famiglia e quindi la opponibilità del fondo a detti debiti, salvo prova contraria a carico del creditore.

Solo qualora, nel caso concreto, il creditore dimostri la inerenza, diretta o indiretta, dei debiti contratti ai bisogni della famiglia, ai sensi dell’art. 170 c.c. potrà soddisfarsi sui beni costituiti in Fondo Patrimoniale.

La pronuncia contribuisce a restituire piena utilità pratica ad un istituto, quello del Fondo Patrimoniale, che la sempre più restrittiva interpretazione della giurisprudenza aveva man mano eroso, intendendo in senso sempre più lato i bisogni della famiglia.

Resta inteso che la validità ed opponibilità del fondo patrimoniale ai creditori è comunque subordinata alla valida costituzione del fondo con atto pubblico trascritto e annotato a margine dell’atto di matrimonio precedentemente al sorgere del credito.

Massima a Cassazione civile sez. III, 08/02/2021, n.2904:

“In relazione ai debiti assunti nell’esercizio dell’attività d’impresa o a quella professionale, essi non assolvono di norma a tali bisogni, ma può essere fornita la prova che siano eccezionalmente destinati a soddisfarli in via diretta ed immediata, avuto riguardo alle specificità del caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di appello la quale aveva presunto, in assenza di prova di una diversa fonte di sostentamento della famiglia, che i mezzi per il soddisfacimento dei bisogni di questa derivassero dall’attività d’impresa dell’opponente”

Modena, 24/03/2021

Avv. Cirto Milanese