IL MEDIATORE IMMOBILIARE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE ANCHE SE NON E’ STATO ESPRESSAMENTE INCARICATO
Con la recente sentenza 7029 del 12/03/2021 la Corte di Cassazione è intervenuta in materia di diritto al compenso del mediatore.
Sulla scorta di una precedente giurisprudenza, inaugurata da Cass. Civ. n. 25851/2014 e ribadita da Cass. Civ. n. 11656/2018, la Suprema Corte ha ritenuto non indispensabile il preventivo conferimento di incarico al mediatore affinché sorga il suo diritto alla provvigione.
Sostiene infatti la Corte che ai fini del diritto alla provvigione è necessario e sufficiente che il mediatore abbia messo in relazione le parti, realizzando il presupposto indispensabile per l’avvenuta conclusione del contratto.
La pronuncia in esame si appalesa coerente e fedele alle disposizioni in tema di mediazione, che disciplinano l’attività del mediatore: art. 1755 c.c.“1. Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso per effetto del suo intervento.
- La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità.”.
Giova tuttavia ricordare che ai sensi dell’art. 6 L. n. 39/1989 il diritto alla provvigione del mediatore è comunque subordinato all’iscrizione dello stesso presso l’apposito albo istituito presso ogni Camera di Commercio.
In difetto, anche qualora l’affare si sia concluso grazie al suo intervento, questi non avrà diritto ad alcun compenso.
Massime a Cassazione civile sez. II, 12/03/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 12/03/2021), n.7029:
“Ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, non è necessaria l’esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, ma è sufficiente che la parte abbia accettato l’attività del mediatore avvantaggiandosene.”;
“Il rapporto di mediazione, inteso come interposizione neutrale tra due o più persone per agevolare la conclusione di un determinato affare, non postula, infatti, necessariamente un preventivo accordo delle parti sulla persona del mediatore, ma è configurabile pure in relazione ad una materiale attività intermediatrice che i contraenti accettano anche soltanto tacitamente, utilizzandone i risultati ai fini della stipula del contratto.”.
Modena, 08/04/2021
Avv. Veronica Milanese